La normativa sui certificati bianchi “non legittima il Gse a revocare una qualifica oramai riconosciuta, per di più con effetto retroattivo e tanto meno legittima …”
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda l’annullamento da parte dal Gestore dei servizi energetici (Gse) del riconoscimento dei Certificati Bianchi di due impianti cogenerativi ad alto rendimento.
Il Gse aveva contestato alla società che gestisce i due impianti il metodo di determinazione dei parametri utilizzati per il calcolo dell’energia di alimentazione di ciascuna unità negli anni di produzione 2010, 2011 e 2012 in occasione di alcuni malfunzionamenti che la strumentazione di misura del volume del gas avrebbe subito.
Il GSE aveva quindi richiesto alla società di restituire i certificati bianchi (3.445 titoli) relativi alle suddette annualità e 2.399 ipoteche presenti sul conto di proprietà della società, per un importo totale superiore a 630mila euro.
La Società impugnava avanti al TAR del Lazio – Roma (contro il GSE e il Ministero dello Sviluppo Economico) i provvedimenti assunti dal GSE chiedendone l’annullamento, in quanto illegittimi e privi di fondamento, e lo stesso Tribunale respingeva il suo ricorso con sentenza n. 7589 del 2015. La Società, a fronte di tale decisione ricorse in appello sulla base di quattro motivi di impugnazione.
Con la sentenza n.4094/2016 pubblicata il 5 ottobre, la quarta sezione del Consiglio di Stato precisa che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del 4° comma dell’articolo 11 del D.M. 5 settembre 2011, il quale “non consente al Gse di annullare il riconoscimento come unità cogenerative ad alto rendimento, né di revocare tout court i benefici.”
“L’art. 11 c. 4 del D.M. 5 settembre 2011, infatti, invita l’operatore economico ad intervenire sul ripristino del funzionamento dei sistemi di misurazione, ma non legittima il Gse a revocare una qualifica oramai riconosciuta, per di più con effetto retroattivo e tanto meno legittima il Gse a revocare le agevolazioni, senza prima avere accertato che l’impianto, al di là dei malfunzionamenti dei misuratori, abbia conseguito o meno gli obiettivi imposti dalla legge.”



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