[Fonte: Nextville]

La definizione di grande impresa, elaborata in seno al Dlgs 102/2014: (comma 2, articolo 2, lettera v)) definisce la grande impresa come quell'impresa "che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro". Tuttavia, nel far fronte ai molti dubbi degli operatori del settore sull'applicazione della norma, il Ministero, con il Documento di chiarimento pubblicato a maggio del 2015, aveva riscontrato che la definizione prevista dal Dlgs 102/2014 non era coerente con la definizione di grande impresa derivante da una Raccomandazione della Commissione Europea.
Per sanare questa difformità, al punto 1.1 del documento, il Ministero scrive:
"Coerentemente a quanto evidenziato dalla Commissione europea nella Comunicazione COM (2013) 762 finale del 6 novembre 2013, al fine di garantire omogeneità? di trattamento per le imprese che operano in diversi stati membri, occorre integrare le definizioni di cui al D.lgs. 102/2014 con le disposizioni comunitarie in materia di imprese. La definizione di grande impresa, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 v) e cc) del D.lgs. 102/2014, deve essere altresì? desunta in via residuale a partire dalla definizione di "microimprese, piccole imprese e medie imprese", enunciata dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (di seguito, raccomandazione), che costituisce riferimento a livello europeo ai fini dell’applicazione delle politiche comunitarie all’interno della comunità? e dello Spazio economico europeo (art. 1), recepita in Italia attraverso il decreto del Ministro delle attività? produttive 18 aprile 2005 (di seguito DM 18 aprile 2005). Pertanto, tutte le imprese che non sono qualificabili PMI, ai sensi della citata normativa, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.lgs. 102/2014. Le categorie di imprese sono individuate sulla base di un determinato numero di soggetti occupati (c.d. "effettivi") e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale di bilancio.
La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità? degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché? occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro". Insomma, con l'integrazione del maggio 2015, la grande impresa era l'impresa che ha più di 250 dipendenti oppure quella che ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Con ciò scindendo il numero dei dipendenti dai criteri di fatturato e bilancio.

Più di un anno dopo, il 14 novembre 2016, il Ministero pubblica un nuovo Documento di chiarimento che, come dichiarato nel documento stesso, "costituisce un aggiornamento delle precedenti versioni pubblicate a maggio e ottobre 2015 (FAQ diagnosi energetiche, ndr), che sono da considerarsi, quindi, integralmente sostituite dalla presente". In questo documento la definizione di grande impresa muta ancora una volta: si torna a quella presente nel Dlgs 102/2014, dove il numero dei dipendenti e i criteri di fatturato e bilancio erano direttamente interconnessi.
Al punto 1.1 del documento è, infatti, scritto: "Sono soggette all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014, le imprese che soddisfano una delle seguenti condizioni: · l’impresa occupa più? di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro; · l’impresa occupa più? di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro; · l’impresa occupa più? di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Quindi, sinteticamente e limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un’impresa è considerata "grande impresa" quando il requisito occupazionale (più? di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni".
Sulla scorta della definizione riportata nel Documento del maggio 2015, erano state individuate le imprese che non avevano adempiuto all'obbligo e applicate le sanzioni previste dal Dlgs 102/2014. Con il passo indietro compiuto dal Documento del 14 novembre 2016 nella definizione di grande impresa, è presumibile che aziende che hanno inviato la diagnosi non erano in realtà obbligate a farlo e aziende che invece risultavano obbligate, non l'hanno inviata dal momento che all'epoca non rientravano nel perimetro della definizione. Inoltre, ci sarà anche il caso di aziende che sono state sanzionate inopinatamente e che dovranno essere indennizzate.

Collegamento:http://www.nextville.it/normativa/27653/documento-minsviluppo-economico-14-novembre-2016/



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