L'Agenzia delle Entrate fornisce una guida aggiornata alle agevolazioni per il risparmio energetico sia per le singole unità immobiliari sia per le parti comuni degli edifici condominiali, e come trasferire il credito di incipienti e condomini.
Le Entrate segnalano le detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.La detrazione, da ripartire in 10 rate annuali, spetta alle seguenti misure:
70% se gli interventi riguardano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio.75% quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purchè conseguano almeno la qualità media indicata nel DM 26 giugno 2015.
Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e 31 dicembre 20121 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La cessione del credito degli incapienti ( no tax area)
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano incapienti possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione IRPEF spettante, come pagamento di una parte di corrispettivo.
Il credito è utilizzabile in compensazione dal 10 aprile 2017. la quota di credito non fruita nell'anno può essere riportata nei periodi d'imposta successivi ma non può essere chiesto il rimborso.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 i condomini che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sono incapienti posso cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.Possono cedere il credito in favore: 1) fornitori dei beni e dei servizi, 2) altri soggetti privati ed enti, 3) istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.E' esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

Cessione del credito da soggetti non incapienti
Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per le quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70e del 75%, anche soggetti diversi dagli incipienti possono scegliere di cedere il credito.In questo caso potrà essere ceduto a: 1) fornitori che hanno effettuato gli interventi; 2) ad altri soggetti privati, società ed enti.Non possono cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Il Condominio può cedere l'intera detrazione per la quota a lui imputabile anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori.
Risparmio energetico: bonus 65% fino a dicembre 2017
Fino al 31 dicembre 2017 coloro che eseguono interventi di riqualificazione energetica hanno dirigo a una detrazione fiscale del 65% (Irpef e Ires) da spalmare in 10 anni.
La detrazione vale anche per spese effettuate tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti che ne consentono anche la regolazione.
Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanza l'intervento mediante un contratto di leasing. in tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.
Dal 1° gennaio 2018 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.












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