Il GME rende noto che, a partire dal 5 ottobre p.v., acquistano efficacia le nuove "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", "regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica, "Guida per l'utente del Registro dei TEE" e la DTF, modificati ai densi della Delibera 514/2017/R/EFR.
Pertanto, a far data dal 5 ottobre, sia sulla piattaforma del Registro TEE che su quella del Mercato, sarà consentita la negoziazione unificata per tutte le tipologie di Titoli.
In considerazione delle modifiche, di cui sopra, si informa che la sezione "esiti e statistiche dei mercati ambientali" del sito internet GME verrà ampliata con nuovi contenuti disponibili a partire dal prossimo 10 ottobre.
Avvio operativo della nuova modalità di scambio di un'unica tipologia di titoli sul Mercato e sul Registro TEE.
Il GME rende inoltre noto che tutte le transazioni bilaterali non confermate dagli acquirenti entro le 17:30 del 4 ottobre p.v., verranno eliminate dalla piattaforma bilaterali che tornerà nuovamente disponibile per l'esecuzione delle operazioni di scambio a partire dalla mattina del 5 ottobre.
La nuova sessione di mercato TEE che prevede la nuova modalità di scambio ai sensi del DM 11 gennaio 2017 si svolgerà in data 10 ottobre 2017.

Cosa cambia:

Emissioni
Come disposto nell'allegato 2, punto 2.1,del Decreto Ministeriale 11.01.2017, i Certificati saranno di quattro tipi:a) tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;b) tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale.c) tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti.d) tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

Contrattazioni
L'articolo 16, comme 16.3, del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 prevede che i Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti . Ogni operatore potrà effettuare le proprie operazioni in acquisto e in vendita, sia sul registro sia sul Mercato, utilizzando i titoli posseduti, non oggetto di blocco, ritiro o annullamento, senza alcuna distinzione di tipologia.

Annullamento
Successivamente agli scambi dei TEE in base ad un'unica tipologia, l'annullamento dei TEE verrà conseguentemente eseguito sui titoli posseduti senza distinzione per tipologia.

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Regole di funzionamento del mercato TEE.pdf

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Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali TEE.pdf

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GUida per l'utente del registro dei TEE.pdf



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