Entro il 31 dicembre 2023 i Comuni dovranno dimezzare i consumi elettrici per l'illuminazione pubblica e per raggiungere questo obiettivo potranno contare su degli incentivi.

Legge di bilancio 2018 Efficientemento energetico.
697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualita’ di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, e’ promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprieta’ degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano gia’ stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un’emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

698. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla societa’ Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e’ emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano gia’ stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonche’ gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l’illuminazione pubblica a tecnologia LED.

700. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita’ di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico gia’ eseguiti o in corso di esecuzione, dell’avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla societa’ Consip Spa, nonche’ le modalita’ di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.



Torna indietro