Previsti 31 nuovi tipi di interventi : 27 in campo industriale, 3 nelle reti, servizi e trasporti e 1 in campo civile. E' stato differenziata la vita utile delle nuove installazioni da quella degli ampliamenti.
Riepiloghiamo in dettaglio:
Art.1 comma 1 lettera a) definisce la baseline per l'addizionalità come il consumo antecedente alla realizzazione del progetto. Solo se tale dato non è disponibile il valore è identificato col consumo di riferimento.
La lettera b) stabilisce che il prossimo aggiornamento degli obiettivi nei casi in cui venga accertato che l'ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli previsti non è coerente con il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo avverrà a fine 2019 anziché fine 2018.
Nella lettera c) riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei progetti ammissibili non si specifica più che è effettuato con decreto direttoriale della DG MREEN di concerto con la DG CLEN del Minambiente ma più genericamente che è effettuato dal Mise di concerto col Minambiente.
La lettera d) apre a un contributo delle rinnovabili non elettriche.
La lettera e) deroga al principio della non cumulabilità dei TEE con incentivi statali, nel solo caso di fondi di garanzia/ di rotazione e di contributi in conto interesse, rendendo il sistema compatibile con il superammortamento di Industria 4.0.
La lettera f) introduce il riferimento anche agli scambi bilaterali per il calcolo del contributo tariffario e introduce il citato valore massimo di 250 euro. Tale tetto, se il decreto uscirà per tempo, inizierà in certa misura a dare effetti già per l'obbligo 2017, almeno nel senso che per le emissioni di mercato successive alla sua entrata in vigore, gli eventuali scambi in esse avvenuti a un prezzo superiore a 250 euro non concorreranno alla formazione del contributo tariffario.
La lettera g) ripristina i due anni di tempo per le compensazioni i da parte dei soggetti obbligati, che il decreto di gennaio 2017 aveva ridotto a uno.
La lettera h) dà 60 giorni di tempo al GSE dall'entrata in vigore del decreto correttivo per la predisposizione delle guide operative ( già previste dopo 60 giorni dal decreto del 2017).
La lettera i) introduce per i partecipanti al mercato del GME l'obbligo di comunicare l'assetto societario e l'eventuale presenza nel mercato stesso di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo. Tali informazioni dovranno essere pubblicate sul sito del GME.
La lettera j) introduce il meccanismo di emissione da parte del GSE di titoli allo scoperto ( non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficenza) a 260 euro/TEE a favore dei soggetti obbligati per quantità necessarie al raggiungimento dell'obbligo minimo.Tali titoli di carta non sono cedibili, saranno distinti da una specifica tipologia e vengono annullati nella prima sessione utile successiva alla loro emissione. Gli stessi soggetti obbligati avranno tempo 24 mesi dall'acquisto per rivendere i titoli al GSE allo stesso prezzo di 260 euro a fronte della consegna di TEE autentici ( ossia con un progetto sottostante).Se non ce la fanno, quanto incassato dal GSE va a ridurre le tariffe di rete di elettricità e gas.
Da Staffetta Quotidiana online

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