Il contributo è riconosciuto a tutte le società e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, ivi comprese quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria che hanno beneficiato della mutualità di cui art.22 del Dlgs. 9 gennaio 2008, n.9.
Parametri ai fini della determinazione dell'agevolazione concepibile.
Ai fini della concessione del credito d'imposta e della definizione dell'ammonire del contributo, si applicano i seguenti parametri:
a) in misura pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di mutualità della Lega di serie A di cui all'art.22 del Dlgs. 9 gennaio 2008, n.9.
b) nel limite massimo di 25.000 euro l'anno per ciascun soggetto beneficiario.
c) entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n.140/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
In allegato GazzettaUfficiale

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Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2018.pdf



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