Decreto
ministeriale sulle nuove Linee guida per i Certificati bianchi: ieri sera sono arrivati l'intesa della
Conferenza Unificata e le osservazioni dell'Autorità per l'energia. Il testo
dovrebbe ora tornare al ministero dello Sviluppo economico per il via libera
definitivo. Il decreto legislativo 102/2014 prevede che l'aggiornamento delle
Linee guida sia approvato entro il 31 dicembre 2016.
L'Autorità chiede particolare attenzione alla possibile
sovrapposizione di competenze per quanto riguarda gli interventi relativi ai
sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che rientrano nel perimetro
di competenza dell'Autorità, coordinando il riconoscimento dei risparmi con la
regolazione tariffaria.
Lo sforzo del GSE sarà quello di rendere noto l'ammontare dei
certificati bianchi eccedenti l'obbligo quantitativo nazionale che risulta non
annullato al termine delle verifiche in occasione di entrambe le scadenze
annuali entro cui le imprese soggette agli obblighi possono ottemperare a tali
obblighi, e la comunicazione dovrebbe riportare informazioni sulla
disponibilità di titoli in capo agli operatori differenti dalle imprese
soggette agli obblighi e agli altri soggetti che possono eseguire progetti e
relativi interventi, in modo da aumentare la trasparenza. La guida operativa
per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti,
predisposta dal Gse, dovrà riportare espressamente informazioni relative alle
modalità di realizzazione dei progetti ammissibili al meccanismo dei TEE e di
contabilizzazione dei risparmi da essi conseguibili.
Quanto alla definizione del contributo tariffario, l'Autorità
chiede di escludere il segnale di prezzo dei TEE nell'ambito della
contrattazione bilaterale.
Infine, tra le condizioni c'è anche quella della non retroattività
delle nuove disposizioni, che si dovranno applicare solo ai progetti presentati
a partire dalla data della sua entrata in vigore, escludendo quindi tutti i
progetti presentati in precedenza (anche se non ancora approvati).
Per quanto concerne l'integrità del mercato dei Titoli di
efficienza energetica, secondo l'Autorità la norma dovrebbe imporre al Gse di
diffondere maggiori informazioni sulle richieste di verifica e certificazione
presentate e sui risparmi realizzati dai soggetti obbligati.
Sempre in materia di mercato dei Tee, l'Autorità chiede di
coinvolgere maggiormente il Gme prevedendo che la relazione annuale del Gse non
riguardi anche “l'andamento delle transazioni dei certificati bianchi” e che
tale argomento sia oggetto di una relazione almeno annuale da parte del Gme, e
che le modalità di contrattazione dei Tee nel mercato organizzato dal Gme siano
definite mediante regole di funzionamento proposte dallo stesso e approvate
dall'Autorità.
Quanto alle sanzioni il regolatore chiede che in caso di mancanza
della documentazione obbligatoria o di mancato soddisfacimento delle
caratteristiche tecniche degli interventi previste dalle schede tecniche
previgenti o dalle nuove norme (se già oggetto di precedente valutazione
positiva da parte del Gse ai fini dell'emissione dei titoli) sia rigettata
l'istanza di richiesta di Tee e decadano o siano rideterminati gli incentivi ma
non comporti il recupero dei titoli eventualmente già emessi o dell'equivalente
valore monetario.
Il regolatore chiede inoltre un chiarimento sulla riduzione degli
obiettivi di efficienza alla luce della norma sulle gare gas, visto che secondo
l'Aeegsi gli obiettivi nazionali annui per gli anni tra il 2017 e il 2020
“sembrerebbero essere già stati definiti al netto (tra l'altro) dei Tee
rilasciati per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto
ministeriale”.
Infine, l'Autorità chiede di specificare le tempistiche di entrata
in vigore degli aggiornamenti dell'elenco non esaustivo delle tipologie degli
interventi e degli interventi incentivabili attraverso la modalità
standardizzata, e di destinare i proventi delle sanzioni alla copertura degli
oneri di incentivazione.
In allegato il parere dell'Autorità e l'intesa della Conferenza
Unificata.