Certificati bianchi, rilievi dell'Autorità sulle linee guida

Decreto ministeriale sulle nuove Linee guida per i Certificati bianchi: ieri sera sono arrivati l'intesa della Conferenza Unificata e le osservazioni dell'Autorità per l'energia. Il testo dovrebbe ora tornare al ministero dello Sviluppo economico per il via libera definitivo. Il decreto legislativo 102/2014 prevede che l'aggiornamento delle Linee guida sia approvato entro il 31 dicembre 2016.

 

L'Autorità chiede particolare attenzione alla possibile sovrapposizione di competenze per quanto riguarda gli interventi relativi ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che rientrano nel perimetro di competenza dell'Autorità, coordinando il riconoscimento dei risparmi con la regolazione tariffaria.

Lo sforzo del GSE sarà quello di rendere noto l'ammontare dei certificati bianchi eccedenti l'obbligo quantitativo nazionale che risulta non annullato al termine delle verifiche in occasione di entrambe le scadenze annuali entro cui le imprese soggette agli obblighi possono ottemperare a tali obblighi, e la comunicazione dovrebbe riportare informazioni sulla disponibilità di titoli in capo agli operatori differenti dalle imprese soggette agli obblighi e agli altri soggetti che possono eseguire progetti e relativi interventi, in modo da aumentare la trasparenza. La guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, predisposta dal Gse, dovrà riportare espressamente informazioni relative alle modalità di realizzazione dei progetti ammissibili al meccanismo dei TEE e di contabilizzazione dei risparmi da essi conseguibili.

Quanto alla definizione del contributo tariffario, l'Autorità chiede di escludere il segnale di prezzo dei TEE nell'ambito della contrattazione bilaterale.

Infine, tra le condizioni c'è anche quella della non retroattività delle nuove disposizioni, che si dovranno applicare solo ai progetti presentati a partire dalla data della sua entrata in vigore, escludendo quindi tutti i progetti presentati in precedenza (anche se non ancora approvati).

Per quanto concerne l'integrità del mercato dei Titoli di efficienza energetica, secondo l'Autorità la norma dovrebbe imporre al Gse di diffondere maggiori informazioni sulle richieste di verifica e certificazione presentate e sui risparmi realizzati dai soggetti obbligati.

Sempre in materia di mercato dei Tee, l'Autorità chiede di coinvolgere maggiormente il Gme prevedendo che la relazione annuale del Gse non riguardi anche “l'andamento delle transazioni dei certificati bianchi” e che tale argomento sia oggetto di una relazione almeno annuale da parte del Gme, e che le modalità di contrattazione dei Tee nel mercato organizzato dal Gme siano definite mediante regole di funzionamento proposte dallo stesso e approvate dall'Autorità.

Quanto alle sanzioni il regolatore chiede che in caso di mancanza della documentazione obbligatoria o di mancato soddisfacimento delle caratteristiche tecniche degli interventi previste dalle schede tecniche previgenti o dalle nuove norme (se già oggetto di precedente valutazione positiva da parte del Gse ai fini dell'emissione dei titoli) sia rigettata l'istanza di richiesta di Tee e decadano o siano rideterminati gli incentivi ma non comporti il recupero dei titoli eventualmente già emessi o dell'equivalente valore monetario.

Il regolatore chiede inoltre un chiarimento sulla riduzione degli obiettivi di efficienza alla luce della norma sulle gare gas, visto che secondo l'Aeegsi gli obiettivi nazionali annui per gli anni tra il 2017 e il 2020 “sembrerebbero essere già stati definiti al netto (tra l'altro) dei Tee rilasciati per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale”.

Infine, l'Autorità chiede di specificare le tempistiche di entrata in vigore degli aggiornamenti dell'elenco non esaustivo delle tipologie degli interventi e degli interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata, e di destinare i proventi delle sanzioni alla copertura degli oneri di incentivazione.

In allegato il parere dell'Autorità e l'intesa della Conferenza Unificata.