L'Italia non ha recepito correttamente la direttiva Ue sul rendimento
energetico nell'edilizia, in particolare per quanto riguarda il rilascio
della certificazione energetica che deve essere messa a disposizione in
fase di costruzione, compravendita o locazione degli immobili. E'
quanto ha stabilito la sentenzadel 13-06-2013 n. C-345/12 emessa dalla
Corte di giustizia Ue.
La direttiva approvata dall'Ue nel 2002
sul rendimento energetico nell'edilizia ha stabilito che l'attestato di
certificazione energetica - che consente ai consumatori di valutare e
raffrontare questa particolare caratteristica degli immobili - deve
essere messo a disposizione del proprietario, del futuro acquirente o
del locatario.
Secondo la Corte Ue, che ha cosi' dato ragione ai
rilievi mossi a suo tempo dalla Commissione con l'avvio di una procedura
d'infrazione, l'Italia non ha recepimento la direttiva in maniera
completa introducendo una deroga all'obbligo di consegnare l'attestato
relativo al rendimento energetico in caso di locazione di un immobile
ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto. Inoltre,
anche il sistema di autodichiarazione da parte del proprietario per gli
edifici aventi un rendimento energetico assai basso è in contrasto con
la direttiva Ue.
La sentenza della Corte prende poi atto che alla
scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare emesso
dalla Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione, l'Italia
non aveva ancora adottato i provvedimenti necessari per mettersi in
regola con le disposizioni europee. Questo nonostante la trasmissione da
Roma a Bruxelles, avvenuta un paio di settimane fa, di un progetto di
decreto (il DL 63/2013) avente proprio questa finalità.
In allegato è scaricabile la sentenza C-345/12