Dal Mise nuove precisazioni sull'APE

Fino all’emanazione della nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti, come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009. A chiarirlo è stato nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 7 agosto 2013, in risposta ai dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato dopo l’entrata in vigore della L 90/2013 che ha convertito il DL 63/2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
 
Sui nuovi metodi di calcolo che saranno definiti con prossimi decreti ministeriali si specifica che, in realtà, si tratta di un aggiornamento della disciplina tecnica attuale: i decreti abrogheranno quindi l’attuale DPR 59/2009, aggiornando la disciplina nazionale della certificazione energetica egli edifici.
 
Inoltre, il Ministero ha chiarito che restano valide le disposizioni normative adottate dalle Regioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE, in attesa dei nuovi criteri di calcolo o di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia. Tra queste Lombardia ed Emilia Romagna: la prima ha chiarito che fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali, gli attestati di certificazione energetica (ACE) redatti anche dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013  possono essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, mentre l'Emilia Romagna invece con la Dgr 1366/2011 ha stabilito la sostanziale ed effettiva equivalenza tra l’ACE e l’APE; al contrario, nelle more del complessivo aggiornamento della normativa regionale, sulla produzione e allegazione dell’Attestato valgono le prescrizioni della Legge 90/2013.

Sotto è scaricabile il testo integrale della circolare del Mise del 7 agosto 2013.