"Facility Parco Agrisolare" - Pubblicato DM attuativo

Il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 681806 del 17 dicembre 2025 fornisce le indicazioni attuative per la nuova misura "Facility Parco Agri Solare", introdotta con la revisione 2025 del PNRR.

Questa iniziativa eroga 789 milioni di euro, derivanti da economie realizzate su altre misure, superando i limiti temporali del PNRR (scadenza 2026). L'obiettivo è incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici in autoconsumo sui tetti di imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, inclusa la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili (con il 40% delle risorse destinato al Sud Italia).


Interventi Ammissibili

Oltre agli impianti fotovoltaici, sono ammessi gli interventi complementari previsti nei precedenti avvisi "Parco Agri Solare", tra cui:

  • Rimozione e smaltimento dell'amianto.

  • Realizzazione di isolamenti termici sui tetti.

  • Installazione di sistemi di aerazione connessi alla sostituzione del tetto.

Caratteristiche della Procedura e Tempistiche

La peculiarità della misura risiede nell'istituto della "facility", che trasferisce i fondi al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'erogazione.

Il GSE sottoscriverà un accordo attuativo entro fine 2025.

Entro agosto 2026, stipulerà sovvenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari per il 100% della dotazione finanziaria.

La realizzazione degli impianti potrà protrarsi oltre il 2026, con obbligo di conclusione entro 18 mesi dalla concessione del finanziamento.

I progetti saranno selezionati tramite uno o più avvisi emanati dal MASAF e attuati dal GSE. In sede di selezione, priorità ai progetti:

- Non beneficiari di precedenti finanziamenti "Parco Agri Solare".

- Proponenti iscritti alla Rete Agricola di Qualità (legge n. 116/2024).

Agevolazioni e Cumulabilità

Le agevolazioni sono concesse in conto capitale per nuovi progetti.

- Limite massimo delle spese ammissibili: 1.500 €/kWp (art. 6, DM n. 211444/2023).

- Cumulabilità con altri aiuti di Stato e "de minimis", purché non superi l'intensità di aiuto prevista dall'art. 11 del DM n. 211444/2023.

Consulta la notizia ufficiale.



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